E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge no. 55 del 14.06.2019 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18.04.2019, no. 55 (Decreto Sblocca Cantieri), recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è entrata cosí in vigore dal 18.06.2019.
Nella tabella che segue saranno illustrate le principali novità:
1. Subappalto fino al 40 % e sospensione obbligo indicazione terna subappaltatori
Il limite massimo per il subappalto viene portato al 40% dell’importo complessivo del contratto. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara il subappalto.
È opportuno quindi un breve riepilogo dei diversi limiti massimi di legge al subappalto ratione temporis:
a) per i bandi pubblicati fino al 18.04.2019: limite massimo del subappalto al 30 %;
b) per i bandi pubblicati dal 19.04.2019 al 17.06.2019: limite massimo del subappalto al 50 %;
c) per i bandi pubblicati dal 18.06.2019 al 31.12.2020: limite massimo del subappalto al 40 %.
Viene altresì sospeso fino al 31.12.2020 l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori e le verifiche di cui all’art. 80 riferite al subappaltatore indicato.
Viene soppressa infine la previsione di cui all’art. 80, co. 1, nella parte concernente i motivi di esclusione del concorrente anche se riferiti ad un suo subappaltatore.
2. Collegio consultivo tecnico per prevenire a controversie
Per prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. Causa di esclusione abrogata
Non è più causa di esclusione l’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertata.
4. Nuovo motivo di esclusione
Vi è una nuova causa di esclusione: il grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
5. Progettazione ed esecuzione lavori
L’affidatario di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non può essere affidatario degli appalti, subappalti o cottimi; rimangono comunque salvi i casi di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 7.
L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici ha già provveduto a modificare la documentazione di gara. Il comunicato di stampa integrale può essere letto qui.
Ulteriori Links
Legge 14 giugno 2019, n. 55 [PDF 581 KB]
Testo coordinato dl n. 32 del 2019 con Legge di conversione [PDF 899 KB]