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Novitá sul subappalto negli appalti pubblici
10/06/2021
Il Decreto Legge Semplificazioni prevede in riferimento al subappalto, che fino al 31.10.2021, in deroga alle disposizioni in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non possa superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, dei servizi o delle forniture.
È vietato cedere integralmente il contratto di appalto e di affidare a terzi la completa esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
A partire dal 01.11.2021 viene cancellato ogni limite quantitativo al subappalto. Comunque le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le opere e presatazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario. Inoltre, dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Download Gazzetta Ufficiale con DL Semplificazioni n. 77 del 31.05.2021