ritorna alla lista
Iscrizione White-List – controlli antimafia negli appalti per specifiche attività
30/11/2015
Le stazioni appaltanti devono prima di stipulare dei contratti d’appalto e dell’autorizzazione ai subcontratti verificare l’elenco delle ditte certificati antimafia, la cosiddetta “white list”. Si tratta di un elenco gestito dal Commissariato del Governo. La verifica va fatta indipendentemente dall’importo del contratto o del subcontratto.
Con l’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 sono indicate come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.
In punto c) in particolare dovrebbe essere rilevante per le imprese che operano nel settore edile opere sottosuolo.
Fino a quando non sarà attivata la “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”, è sufficiente che le stazioni appaltanti verifichino che sia stata fatta la richiesta di iscrizione nella “white list”. Ove ricorra tale ipotesi è tuttavia necessario che ciò sia riportato nel contratto oppure nell’autorizzazione del subcontratto. Se successivamente alla stipula del contratto oppure all’autorizzazione del subcontratto, il Commissariato del Governo rigettassero la richiesta di iscrizione, la stazione appaltante dovrà avviare il procedimento per la revoca ovvero il recesso.
Qui potete trovare ulteriori informazioni per l’iscrizione