Ai sensi
dell’art. 29 della Legge Provinciale n. 16/2015 e dell’art.
83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 l’agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fonriture della Provincia
Autonoma di Bolzano comunica quanto segue:
1. CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE:
· presentazione offerta oltre il
termine di scadenza; tutti i casi di violazione del principio di segretezza
delle offerte;
· busta C): mancata
presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta
plurima o condizionata; offerta in aumento, offerta pari a zero o numero uno o
comunque indeterminata;
· busta B): mancata
presentazione dell’offerta tecnica, del progetto tecnico, ovvero di tutti gli
elementi tali da qualificarla come offerta indeterminata;
· presenza dell'offerta economica
o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione
amministrativa o tecnica;
· mancata effettuazione del
sopralluogo “assistito” obbligatorio ed essenziale ai fini della presentazione
dell’offerta;
· omesso versamento del
contributo dovuto all’Autorità entro la data di presentazione dell’offerta;
· non sanabilità dei
requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente al
momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione,
senza possibilità di acquisirli successivamente, anche con riguardo al divieto
di avvalimento delle categorie SIOS per gli appalti di lavori;
· la violazione dell’obbligo
di indicare in sede d’offerta la quota della prestazione che il candidato
intende subappaltare, qualora necessaria, per documentare il possesso dei
requisiti dei concorrenti singoli o riuniti al momento della presentazione
dell’offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione;
· l’omessa specificazione
nelle offerte degli oneri di sicurezza aziendale di cui all’art. 95 comma 10;
· garanzia provvisoria non
costituita anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, ovvero non intestata a favore della Stazione appaltante;
· garanzia provvisoria sottoscritta
da soggetto non legittimato ed autorizzato ad impegnare il garante.
2. CARENZE
ESSENZIALI E NON ESSENZIALI SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE
SOCCORSO ISTRUTTORIO:
· carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda, in particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all’art. 85, nonché la mancanza della domanda di
partecipazione o omessa, incompleta o irregolare compilazione della stessa con
riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e
speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare le carenze essenziali riguardano l’impossibilità di stabilire
se il singolo requisito sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si
verifica nei seguenti casi:
a)
non sussiste la dichiarazione
sostitutiva sui requisiti generali o speciali;
b)
la dichiarazione sussiste
ma è incompleta e/o irregolare;
c)
la dichiarazione sussiste
ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del
requisito;
d)
la dichiarazione sussiste
ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;
· l’omessa indicazione
nell’offerta economica dei costi del personale dipendente ai sensi dell’art.
22, comma 4 della L.P. n. 16/2015 (per gli appalti di
servizi);
· mancata indicazione delle quote
di partecipazione al RTI (per i lavori) e quote di esecuzione;
· mancata indicazione in caso di
R.T.I. negli appalti di forniture e servizi delle parti della fornitura o del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
· mancata presentazione del
documento attestante la garanzia provvisoria purché la stessa sia già stata
costituita alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta o
importo non sufficiente della medesima, ivi inclusa la mancanza di impegno alla
presentazione della cauzione definitiva ovvero l’assenza di altre clausole
della garanzia;
· mancata indicazione nella
garanzia e/o dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva
senza l’indicazione dei soggetti costituenti il RTI;
· mancata presentazione: atto
costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari
costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario
costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI
costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del
legale rappresentante;
· in tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione della
documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016. La mancata allegazione del
contratto di avvalimento risulta sanabile solo se già
firmato in data anteriore alla presentazione dell’offerta;
· carenze in ordine alla
dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità;
· mancata sottoscrizione
dell’offerta economica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della
segretezza dell’offerta;
· mancata sottoscrizione
dell’offerta tecnica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della
segretezza dell’offerta;
· nel caso di RTI ciascun
singolo componente dovrà procedere per quanto di
propria competenza alla regolarizzazione o integrazione documentale a pena di
esclusione dell’intero RTI;
· clausole e disposizioni ambigue
della lex specialis tali da autorizzare il soccorso istruttorio;
· mancata allegazione nella busta
amministrativa della sola documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del
contributo a favore di ANAC (mentre il mancato pagamento costituisce carenza
non sanabile).
3. Il meccanismo di regolarizzazione opera come segue:
a)
invio della comunicazione (a mezzo PEC) al concorrente con termine perentorio di
10 gg. naturali e consecutivi (ai sensi dell’art. 29 L.P.
16/2015) per la regolarizzazione della carenza riscontrata dall’autorità di
gara;
b)
se il concorrente regolarizza entro il termine perentorio dato, si trascrive
nel verbale l’avvenuta regolarizzazione entro il termine perentorio dato e si
dichiara che il concorrente rimane in gara;
c)
se il concorrente non regolarizza entro il termine perentorio dato, viene
escluso dalla procedura di gara.
Link documento ufficiale ACP
Il presente documento elaborato dall’ACP non riveste
carattere vincolante per Stazioni appaltanti avendo mero contenuto descrittivo ed informativo.