L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori della Provincia Autonoma di Bolzano fa presente che nel contesto degli appalti di lavori, la contabilizzazione del corrispettivo può avvenire secondo modalità differenti: a misura, a corpo o in parte a misura e in parte a corpo (art. 47 del LP n. 16/2015).
Negli appalti a corpo il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile, e cioè a prescindere dalle quantità realmente impiegate; diversamente, negli appalti a misura, il valore contrattuale può subire delle variazioni a seconda che le quantità impiegate risultino superiori o inferiori alla stima iniziale.
Dunque, negli appalti a corpo, il rischio relativo a un possibile aumento del valore del contratto, rispetto a quanto stimato nel computo metrico estimativo, grava sull’operatore economico, al quale non spettano compensi aggiuntivi, salva l`ipotesi della variante contrattuale.
Proprio per questa ragione è l`operatore economico che dovrà esaminare e valutare accuratamente le quantità stimate, al fine di poter considerare eventuali scostamenti in sede di offerta.
Diversamente, nell’appalto a misura, qualora vi sia una variazione delle quantità, questa può determinare un aumento o una riduzione della spesa pubblica in misura corrispondente.
La LP 16/2015 equipara e rende egualmente ammissibili entrambi i metodi, senza prevedere particolari restrizioni. Di conseguenza, la scelta relativa al metodo da adottare è rimessa alla discrezionalità del responsabile unico di procedimento (RUP).
La disciplina provinciale sul punto è in linea con la normativa statale ora in vigore, nella quale non si rinviene traccia delle restrizioni previste dall`abrogato art. 53 comma 4 del d.lgs.
nr. 163/2006, che tendeva al risparmio e alla preventiva programmazione della spesa pubblica.
Ai sensi di tale ultima disposizione, infatti, l’appalto a corpo era ammissibile solo nei casi tassativamente indicati proprio nell`art. 53, d.lgs. n. 163/2006.
Nel nuovo codice appalti (l.lgs. n. 50/2016) la fattispecie non è disciplinata.
Manca inoltre un espresso riferimento al metodo di presentazione di offerta da adottare come previsto dal vecchio art. 82, comma 2 e cioè:
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Nei contratti da stipulare a misura l’appalto veniva aggiudicato, in alternativa, seguendo il metodo del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (in questo caso si applicava un ribasso unitario ed identico per tutte le posizioni di prezzo) o il metodo dei prezzi unitari;
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Nei contratti a misura i metodi previsti erano il ribasso sul prezzo complessivo dell’opera o l’offerta secondo prezzi unitari;
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Quanto invece ai contratti in parte a corpo e in parte a misura, era previsto il solo metodo dell’offerta a prezzi unitari.
Da quanto detto emerge come la pubblica amministrazione non sia più vincolata a particolari restrizioni di tipo normativo, con la conseguenza per cui è libera di decidere quale metodo applicare in concreto.
Tanto premesso, occorre fissare alcuni punti:
In primo luogo, si ricorda che, a prescindere dal metodo prescelto, è di importanza fondamentale che la stima di costi e quantità venga formulata in maniera corretta giá in sede di progettazione.
I progettisti dovrebbero essere resi consapevoli di tale questione, poiché errori all'interno della stima dei costi potrebbero sempre risultare in qualche modo problematici.
Sia per quanto riguarda i metodi dei prezzi unitari, che il metodo del ribasso sull’elenco prezzi vale quanto segue:
- Contratto a corpo:
Nel contratto a corpo, all`infuori dell’ipotesi di variante, una mera modifica nelle quantità non comporta costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione; di conseguenza, non assume rilevanza la scelta tra metodo dei prezzi unitari e del ribasso sull’importo complessivo.
- Contratto a misura:
Nel contratto a misura il rischio delle maggiori quantità grava sulla pubblica amministrazione, perché la contabilizzazione avviene sulla base della misurazione delle quantità.
Nell’offerta a prezzi unitari una corretta stima delle quantità impedisce che gli operatori economici, in caso di sottostima delle quantità, offrano prezzi unitari alti in quanto in tale ipotesi incidono in proporzione poco sull’offerta complessiva.
All`opposto, la sovrastima delle quantità può comportare che vengano offerti prezzi unitari bassi.
Anche in caso di ricorso al metodo del ribasso unitario sull’elenco prezzi, la correttezza del computo metrico è imprescindibile poiché tale metodo, in caso di sottostima dei prezzi nell’ambito di una o più posizioni di prezzo, può avere come conseguenza la mancanza di redditività dell’incarico per l’operatore economico.
Ció è vero soprattutto nell’ipotesi di contestuale e parallela sottostima delle quantità.
Per tale ragione, con riferimento agli appalti su misura, si consiglia di utilizzare il metodo del prezzo unitario o quantomeno di dare la preferenza a tale modalità rispetto al metodo del ribasso sull’elenco prezzi, perché solo l’offerta per prezzi unitari assicura la corresponsione, a favore dell’operatore economico, di un importo congruo ed adeguato con riferimento ad ogni posizione.
Allegati:
Circolare ACP e
tabella con esempio pratico