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Niente bonus edilizi se l'impresa non applica i contratti collettivi
13/06/2022
Bauservice informa i propri clienti anche sulle licenze edilizie in Alto Adige e nel Trentino. Una gran dei permessi di costruire si riferisce a risanamenti energetici, anche per sfruttare le agevolazioni fiscali statali. Costantemente vengono apportate modifiche alle varie detrazioni fiscali, una delle quali riguarda l'obbligo di dichiarare i contratti collettivi del lavoro.
La mancata indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile,nell’atto di affidamento dei lavori, determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali. Il committente dei lavori deve richiederne l’indicazione nel contratto e nelle fatture. La mancata indicazione nelle fatture emesse non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché il beneficiario si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’applicazione del contratto collettivo applicato nell’esecuzione dei lavori edili.
L’obbligo si applica ai contribuenti che fruiscono, direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per lo sconto in fattura o cessione dei crediti, dei seguenti bonus edilizi:
- superbonus 110%;
- recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%);
- ecobonus ordinario (detrazione 50% o 65%);
- detrazione per interventi di eliminazione barriere architettoniche (detrazione 75%);
- sisma bonus ordinario (detrazione dal 50% all’85%);
- bonus facciate (detrazione 60%);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- bonus verde (detrazione 36%).
- bonus mobili (detrazione 50%);
La disposizione si applica alle opere iniziate dal 27.05.2022 con importo superiore ad euro 70 mila, valore dell’opera complessiva e non solo alla parte di lavori edili.